Art. 5

In vigore dal 4 gen 1998
1. La sorveglianza sul territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso è affidata al Corpo dei guardiaparco istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, nonché, per gli aspetti attribuiti da leggi regionali vigenti, al Corpo forestale valdostano per la parte del territorio compresa nella regione Valle d'Aosta ed al Corpo forestale dello Stato, quanto agli aspetti forestali, per la parte della regione Piemonte. 2. Il coordinamento è assicurato dall'Ente Parco attraverso apposite intese con la regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte ed il Ministero dell'ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1997-11-20;436#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo