Art. 6

In vigore dal 27 nov 1997
1. Gli istituti mutuanti comunicano tempestivamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ogni notizia riguardante il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione controllata del soggetto mutuatario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 ottobre 1997 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick
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