Art. 2

In vigore dal 27 nov 1997
1. In caso di inadempimento del mutuatario, la garanzia prevista dall', comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, diviene operante in seguito alla cancellazione delle ipoteche iscritte e nei limiti dell'importo cancellato, nei seguenti casi: a) per sopravvenuto accertamento della inefficacia definitiva delle iscrizioni ritualmente effettuate sugli immobili rimasti altrui; b) per definitivo annullamento, senza possibilità di rinnovazione, del decreto di espropriazione, se gli immobili ipotecati non sono stati altrimenti acquisiti dal comune o dal consorzio di comuni; c) per consolidamento dell'atto che dispone la risoluzione della cessione dell'area in proprietà o la decadenza dalla concessione in superficie sull'area stessa, se la legge non prescrive il subentro del comune ai sensi dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
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