Art. 4

In vigore dal 27 nov 1997
1. Una volta disposto il pagamento ai sensi del primo comma del precedente , lo Stato succede nei diritti spettanti agli istituti mutuanti, con l'obbligo per gli stessi di curare per conto e nell'interesse dello Stato il recupero dei crediti erariali. 2. La garanzia dello Stato viene meno se gli istituti mutuanti non ne richiedono l'attivazione entro un anno dal giorno in cui essa è divenuta operante.
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