Art. 1
In vigore dal 27 nov 1997
IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l' della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante: "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" ed in particolare, il comma 5, il quale dispone che "gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio" sono tenuti a concedere, prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica ed alle condizioni di mercato;
Visto, altresì, il comma 6 del citato della legge n. 179 del 1992, il quale stabilisce che i mutui di cui al cennato comma 5, concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all' -bis del decretolegge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1997;
Adotta
il seguente: "Regolamento recante la disciplina della garanzia primaria dello Stato per i mutui ipotecari concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492":
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1. Le banche concedono i mutui di cui all' della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo aver accertato che siano stati posti in essere ritualmente e tempestivamente gli atti e le formalità occorrenti per la concessione e la iscrizione di congrue garanzie ipotecarie ancorchè, ove consentito dalla legge, su immobili ancora altrui.
2. La concessione dei mutui ad una impresa, ad una cooperativa o ad altro soggetto privato è condizionata, se il mutuatario svolge anche attività diverse da quella finanziata ai sensi delle disposizioni citate in premessa, alla regolare tenuta da parte del beneficiario del mutuo, di una separata contabilità ordinaria ed all'assunzione dell'obbligo di esibirla, a richiesta, al mutuante. Non sono concessi mutui ad una impresa non iscritta, per i lavori da realizzarsi, nell'albo nazionale dei costruttori o in analogo albo regionale, oppure priva dei requisiti di idoneità finanziaria e tecnica necessari per la partecipazione alle gare concernenti appalti di opere pubbliche.
3. La garanzia dello Stato non copre operazioni di finanziamento diverse dai mutui edilizi, ancorchè ad essi preordinate, e diviene operante allorchè la banca abbia osservato quanto disposto nei commi precedenti.
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