Art. 3
In vigore dal 27 nov 1997
1. Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, lo Stato garantisce il pagamento delle rate insolute, delle rate non ancora scadute nonché gli eventuali oneri contrattuali accessori, purchè di importo complessivo non superiore all'uno per cento della somma data a mutuo. Gli interessi di mora sono garantiti nella misura massima del tasso di interesse corrispettivo, maggiorato di un punto.
2. Le rate non ancora scadute sono pagate alle scadenze stabilite dal contratto di mutuo, senza decadenza dal beneficio del termine.
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