Art. 6
In vigore dal 31 dic 1997
1. L' del decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292 è sostituito come segue:
"1. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dall', comma 2, del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.
2. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovicaprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente.
Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.
3. Le indennità per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda".
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