Art. 5
In vigore dal 31 dic 1997
1. Se in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi un solo animale risulta positivo con un titolo di 20 U.I.F.d.C/ml, la qualifica viene sospesa, anziché revocata, alle seguenti condizioni:
a) nel territorio della azienda sanitaria locale venga svolto il 100% dei controlli sul patrimonio bovino e ovicaprino nei confronti della brucellosi;
b) il bovino sieroreattivo venga marcato, dopo la conferma di positività da parte del laboratorio, ai sensi dell', comma 2, del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 e venga immediatamente isolato e macellato, sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre sette giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore; dovranno altresì essere applicate le disposizioni del sopracitato , commi 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651;
c) l'animale sieroreattivo e gli altri capi presenti in allevamento non presentino segni clinici riferibili alla malattia e dagli esami di laboratorio, obbligatori sull'animale positivo sopranominato, non emergano isolamenti di brucelle;
d) nell'ambito della sospensione della qualifica siano applicate le disposizioni degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651.
2. Nell'allevamento interessato la sospensione della qualifica verrà revocata quando tutti i capi presenti risultino negativi a due controlli effettuati da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane l'uno dall'altro, il primo dei quali dovrà essere effettuato ad una distanza di quarantadue giorni dall'eliminazione del capo sieroreattivo.
3. I provvedimenti relativi ai commi precedenti saranno comunicati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio al settore veterinario della regione o della provincia autonoma e al relativo osservatorio epidemiologico regionale o, in mancanza di questi, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; i dati relativi ai casi riscontrati nel territorio di competenza dovranno essere inseriti dai settori veterinari delle regioni e delle province autonome nelle relazioni informative trimestrali sull'attività concernente i piani di eradicazione da trasmettere al Dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-08-12;429#art-5