Art. 4
In vigore dal 31 dic 1997
1. L'allegato del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, è sostituito come segue:
"Fissazione del complemento (F.d.C.).
Dotata di ottima sensibilità e specificità, è da considerare il saggio di base e di riferimento e come tale può trovare applicazione in tutti i casi in cui, nel presente regolamento, si fa menzione di ''esame(i) sierologico(i) ufficiale(i)''. In particolare, il suo impiego si impone per il riconoscimento di ''allevamento indenne da brucellosì' (articolo 16, comma A, lettere b) e c), e comma C, punto 3, lettera c) e per il riaccreditamento degli allevamenti indenni sospetti di reinfezione (articolo 19, punto 1, lettere a) e b).
Per le bovine vaccinate con Buck-19 e di età inferiore a 18 mesi è tollerato un titolo di positività, a questa prova, fino a 30 UIFC/ml)".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-08-12;429#art-4