Art. 3

In vigore dal 31 dic 1997
1. L'articolo 26 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, è sostituito come segue: "1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi dei bovini, non possono: a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria; b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana. 3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori. 4. Se le operazioni di profilassi e di risanamento della brucellosi vengono effettuate contestualmente ai controlli per la tubercolosi bovina, viene corrisposto un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente. Se un unico prelievo viene utilizzato anche per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, il compenso è uno solo anche relativamente all'intervento".
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-08-12;429#art-3

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