Art. 2

In vigore dal 31 dic 1997
1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, sono sostituiti come segue: "2. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell' del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo. 3. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento bovino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità. 4. Le indennità di cui al presente articolo devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda".
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