Art. 5
Autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992
In vigore dal 20 ago 1997
Autorizzazione a svolgere le funzioni
di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992
1. Il Consorzio avente i requisiti indicati nell' del presente regolamento può richiedere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della stessa legge n. 164 del 1992.
2. Le procedure e la documentazione per la concessione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 sono quelle indicate all' del presente regolamento. La relazione tecnicoamministrativa di cui all', comma 1, lettera c), in merito alla disponibilità di strutture, organico di personale e risorse adeguati ai compiti deve essere riferita alle specifiche funzioni richieste nell'ambito di quelle previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992.
3. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, autorizza il Consorzio a svolgere alcune o tutte le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 specificando i limiti di tempo e di operatività connessi all'autorizzazione di cui trattasi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-06-04;256#art-5