Art. 3

Rappresentatività nell'ambito della denominazione

In vigore dal 20 ago 1997
1. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 1992, si calcola verificando: a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione ed il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa; b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, ed il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di rivendicazione delle uve. 2. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 1 si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione. 3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 1 e 3 della legge n. 164 del 1992, i rapporti di rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui ai precedenti comma 1 e 2 devono essere riferiti agli ultimi due anni precedenti le richieste di cui trattasi. 4. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Comitato nazionale. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 3, della legge n. 164 del 1992 vengono sospese. 5. Qualora si costituiscano due consorzi per la stessa denominazione, l'eventuale autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 viene rilasciata esclusivamente al consorzio che esprime la maggiore rappresentatività, calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 6. I consorzi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono regolarmente costituiti qualora esprimano una rappresentatività di almeno il 20%, calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tale caso, per i successivi due anni a decorrere dal predetto termine, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 della legge n. 164 del 1992. 7. I consorzi di nuova costituzione ed i consorzi riferiti a nuove denominazioni, riconosciute con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, si intendono regolarmente costituiti qualora raggiungano il 20% di rappresentatività ed in tali casi, per i successivi due anni a decorrere dalla costituzione dei consorzi stessi, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-06-04;256#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo