Art. 2
S t a t u t o
In vigore dal 20 ago 1997
1. Lo statuto consortile contiene i seguenti elementi:
a) il nome geografico della denominazione che il Consorzio intende tutelare;
b) le modalità per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all', comma 3, del presente regolamento;
c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
d) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;
e) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) il voto è cumulativo delle attività svolte;
f) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
g) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
h) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
1) una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio;
2) una quota annuale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;
i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio ed associati.
2. Il consorzio che è competente per più denominazioni assicura in seno al consiglio di amministrazione una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione.
3. Lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", previo parere del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato "Comitato nazionale". Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-06-04;256#art-2