Art. 7
Disposizioni particolari
In vigore dal 20 ago 1997
1. I responsabili e i funzionari dei consigli interprofessionali e dei consorzi incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 del regolamento, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.
2. L'Ispettorato centrale repressione frodi vigila sull'attività dei consigli interprofessionali e dei consorzi regolarmente costituiti o incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o dell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992. Lo stesso Ispettorato centrale repressione frodi in presenza di irregolarità riscontrate o di inosservanza degli obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, o nel caso di insoddisfacente funzionamento dell'attività di controllo operata dagli organismi in questione, ovvero in caso di perdita dei requisiti necessari per cui gli organismi stessi sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di cui trattasi, propone l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della relativa autorizzazione.
3. Più consorzi possono utilizzare le stesse strutture amministrative di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 1992 purchè per ciascun consorzio sia garantita l'autonomia nell'ambito delle attività indicate negli articoli 16, 19 e 21 della legge n. 164 del 1992 e la riservatezza delle relative decisioni. Stesso criterio è da osservarsi in caso di utilizzazione di strutture esterne al consorzio ed operanti per più denominazioni ed in caso di partecipazione del Consorzio a organismi rappresentativi a base più ampia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-06-04;256#art-7