Art. 8
Termini di applicazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 20 ago 1997
1. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento i consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine incaricati dal Ministero ad espletare le funzioni di vigilanza, ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento e presentarli al Ministero per l'approvazione.
2. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 giugno 1997
Il Ministro: Pinto Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 219
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-06-04;256#art-8