Art. 6

Sospensione

In vigore dal 13 lug 1997
1. L'autorizzazione può essere sospesa dall'ISVAP quando venga accertata la temporanea modifica o mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione. L'ISVAP fissa i tempi entro cui dovrà essere ripristinata la situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione. 2. Oualora nei termini fissati la situazione non sia stata ancora ripristinata, l'ISVAP può eccezionalmente prorogare il provvedimento di sospensione. 3. La sospensione può altresì essere disposta dall'ISVAP in considerazione di conflitto di interesse, anche potenziale, fra l'impresa assicuratrice ed i soggetti titolari di una partecipazione di controllo ovvero qualificata, quando possa essere pregiudicata la sana e prudente gestione dell'impresa stessa.
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Sospensione (Art. 6 Regolamento concernente la determinazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa, nonche' la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici.) — Testo vigente | Portale Normativo