Art. 6
Sospensione
In vigore dal 13 lug 1997
1. L'autorizzazione può essere sospesa dall'ISVAP quando venga accertata la temporanea modifica o mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione. L'ISVAP fissa i tempi entro cui dovrà essere ripristinata la situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione.
2. Oualora nei termini fissati la situazione non sia stata ancora ripristinata, l'ISVAP può eccezionalmente prorogare il provvedimento di sospensione.
3. La sospensione può altresì essere disposta dall'ISVAP in considerazione di conflitto di interesse, anche potenziale, fra l'impresa assicuratrice ed i soggetti titolari di una partecipazione di controllo ovvero qualificata, quando possa essere pregiudicata la sana e prudente gestione dell'impresa stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-04-24;186#art-6