Art. 1

Abrogato

Requisiti necessari per l'esercizio dell'attivttà assicurativa e per l'assunzione di partecipazioni qualificate e di controllo

In vigore dal 24 gen 2012
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 92 / 1996 / CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92 / 49 / CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visti, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 174 / 1995 e l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 / 1995, i quali prevedono che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme regolamentari per l'individuazione di requisiti dei soggetti interessati alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa ed all'assunzione di partecipazioni qualificate di controllo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, ed, in particolare, l'articolo 11, comma 5, concernente l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti da coloro che sono interessati ad acquisire partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la proposta formulata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) n. A / 550772 del 27 luglio 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dimbre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, conuna 3, della citata legge n. 400 / 1988, con nota n. 1035821 del 13 marzo 1997; Adotta il seguente regolamento: . PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 11 NOVEMBRE 2011, N. 220

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-04-24;186#art-1

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