Art. 5

Autorizzazione

In vigore dal 13 lug 1997
1. I soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, devono farne domanda all'ISVAP secondo il modello allegato e devono unire all'istanza i seguenti documenti: a) se persone giuridiche, elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della società richiedente, con relativi curricula vitae, nonché, per i sindaci, certificato di iscrizione nel registro dei revisori contabili; b) certificato generale del casellario giudiziale riguardante il richiedente persona fisica ovvero, se si tratta di persone giuridiche, gli amministratori, i rappresentanti legali, i sindaci ed il direttore generale; c) se persone fisiche, certificato di nascita o, se persone giuridiche, certificato di iscrizione rilasciato dalla competente camera di commercio, nonché certificato di nascita di amministratori, direttori generali, sindaci e rappresentanti legali; d) relazione sulla struttura giuridica ed economica del gruppo di imprese al quale eventualmente appartiene il richiedente, dalla quale risultino i rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale, nonché gli accordi organizzativi e commerciali esistenti tra il richiedente ed altri soggetti; nella stessa devono essere inoltre, specificati gli obiettivi perseguiti con l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione ed i programmi che si intendono realizzare, con particolare riferimento alla natura ed all'entità dei collegamenti finanziari che si intendono porre in essere tra l'impresa assicuratrice e le altre imprese che fanno parte del gruppo. Deve, infine, essere indicato se nel programma degli investimenti dell'impresa assicuratrice vi siano, ed in quali dimensioni, eventuali attività facenti capo al richiedente ovvero a soggetti ad esso collegati; e) informazioni e documentazione in ordine alla situazione economico - patrimoniale del soggetto che intende acquisire la partecipazione, con riferimento anche alle società controllate ed all'attività d'impresa eventualmente svolta direttamente; f) informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione di assunzione della partecipazione; g) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente e prova dell'avvenuta iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese; h) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo fra soci che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. 2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di assumere, nei confronti dell'ISVAP, i seguenti impegni: a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale dell'impresa assicuratrice nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa assicuratrice; b) a non imporre all'impresa controllata eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa; c) a comunicare tempestivamente all'ISVAP ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nell'impresa assicuratrice; d) a fornire all'ISVAP ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte dallo stesso Istituto con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità dell'impresa assicuratrice ed alla sana e prudente gestione. 3. Oltre alla documentazione espressamente prevista dal presente decreto, il richiedente, su richiesta dell'ISVAP, dovrà fornire ogni specifica informazione, nonché assumere ogni ulteriore e più specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa assicuratrice partecipata.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-04-24;186#art-5

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