Art. 7
R e v o c a
In vigore dal 13 lug 1997
1. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno o si modifichino, in via definitiva, i presupposti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.
2. La revoca può inoltre essere disposta in relazione all'assunzione di comportamenti volti ad eludere la normativa speciale di settore ed in caso di trasmissione all'ISVAP di informazioni e dati non rispondenti al vero.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-04-24;186#art-7