Art. 4

Sana e prudente gestione dell'impresa

In vigore dal 13 lug 1997
1. I soggetti che assumono o detengono una partecipazione di controllo o qualificata in una impresa assicuratrice, oltre a possedere il requisito di onorabilità di cui all', debbono garantire una sana e prudente gestione. La sussistenza di tale requisito deve essere valutata in considerazione della situazione complessiva del soggetto e dell'impresa di assicurazione, con particolare riferimento: a) alla capacità finanziaria, valutata in relazione alla necessità di dare attuazione a piani di risanamento o di finanziamento e, comunque, agli impegni finanziari volti ad assicurare l'esecuzione del programma di attività ovvero ad esigenze di gestione ed eventualmente di capitalizzazione dell'impresa stessa; b) alla sussistenza di eventuali collegamenti di carattere partecipativo, tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale nonché familiare con altri soggetti che non devono comportare ipotesi di influenza pregiudizievoli per l'autonomia gestionale e devono essere tali da non ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
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