Art. 6

In vigore dal 25 mag 1997
1. Le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio 1996 e, pertanto, non eseguite, sono soggette, nel caso di loro ripresentazione successivamente a tale data, alla disciplina relativa all'addizionale provinciale. Le somme parzialmente incassate dall'Automobile club d'Italia e versate a titolo di addizionale regionale sono rimborsate, a seguito di apposita istanza, dagli enti percettori. 2. I suddetti enti percettori provvedono alla riscossione della addizionale regionale suppletiva relativa alle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1995. 3. La disciplina sanzionatoria prevista per la tardiva presentazione non si applica alle richieste di formalità relative agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati od emanati, registrati fino al 31 dicembre 1995 nelle regioni a statuto speciale e anteriormente al 31 dicembre 1993 nelle regioni a statuto ordinario, per i quali non era dovuta l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 aprile 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 188
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