Art. 4

In vigore dal 25 mag 1997
1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa commisurata alla addizionale dovuta, nella stessa misura prevista per l'imposta erariale di trascrizione dall', comma 4, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come sostituito dall' della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, da corrispondersi, unitamente all'addizionale, ai competenti uffici provinciali del pubblico registro automobilistico. 2. L'addizionale suppletiva dovuta a seguito di erronea liquidazione del tributo e dell'eventuale soprattassa, di cui al comma 1, sono richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento della imposta erariale di trascrizione in via suppletiva. 3. L'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le stesse modalità fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale di trascrizione, i dati necessari all'ufficio della provincia competente, il quale provvede alla riscossione della addizionale suppletiva secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Al pagamento della addizionale, delle addizionali suppletive e delle soprattasse sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.
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Art. 4 Regolamento recante norme sulle modalita' per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione. — Testo vigente | Portale Normativo