Art. 2

In vigore dal 25 mag 1997
1. La misura della addizionale è stabilita, con delibera del consiglio provinciale, entro i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione ovvero dell'imposta di registro dovute; fino a quando la provincia non avrà provveduto a deliberare una diversa aliquota, l'addizionale si applica nella misura minima. 2. L'aliquota determinata ai sensi del comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-04-11;124#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo