Art. 3
In vigore dal 25 mag 1997
1. Le province comunicano per iscritto l'avvenuta variazione delle aliquote della addizionale all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, all'A.C.I. - Direzione centrale del pubblico registro automobilistico e al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare.
2. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione della addizionale provinciale ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono affidati agli uffici provinciali dell'A.C.I.-P.R.A. i quali, attenendosi alle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ai decreti del Ministro delle finanze 3 agosto 1978, 16 aprile 1987, n. 310, e 2 ottobre 1992, n. 514, e successive modificazioni ed integrazioni, versano nelle casse di ciascuna provincia le somme riscosse a titolo di addizionale e relative sanzioni e ne documentano l'ammontare e il versamento alla provincia con le stesse modalità e la medesima modulistica prevista per l'imposta erariale di trascrizione.
3. Ciascuna provincia rilascia regolare quietanza delle somme introitate a titolo di addizionale provinciale a norma del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di versamento effettuato mediante conto corrente postale la ricevuta dello stesso acquista valore di quietanza, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334.
4. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, le province corrispondono all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del comma 2, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell' della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni.
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