Art. 5

In vigore dal 25 mag 1997
1. Ciascuna provincia può effettuare controlli, con propri funzionari all'uopo autorizzati, presso le competenti sedi dell'Automobile club d'Italia, uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, con le stesse modalità previste per il controllo svolto dal Ministero delle finanze per l'imposta erariale di trascrizione, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310. Sulla addizionale provinciale sono esercitati, altresì, i controlli dei competenti organi dello Stato già previsti per l'addizionale regionale sostituita e stabiliti dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni nonché relative disposizioni di attuazione. 2. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di addizionale provinciale rispetto alle formalità eseguite nel territorio di competenza, l'ente riscuotitore invia a ciascuna provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità prescritte per l'imposta erariale di trascrizione.
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