Art. 6

Organizzazione del Servizio

In vigore dal 19 giu 1997
1. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Presidente è scelto tra i magistrati amministrativi o contabili, anche in quiescenza; i quattro membri sono scelti tra i dirigenti generali dell'Amministrazione esclusi quelli preposti a direzioni generali, tra i professori universitari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonché tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività del Servizio. 2. Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del collegio, può con proprio provvedimento, adottato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in materie giuridiche od economiche e di provata competenza o esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono scelti tra i componenti il collegio medesimo. Le stesse modalità sono seguite per la nomina dell'esperto di cui al comma 1, salva restando in questo caso la valutazione dell'operato dell'esperto stesso da parte del Ministro. 3. Il presidente ed i componenti il collegio durano in carica tre anni; quelli esterni all'Amministrazione non possono essere immediatamente confermati. I componenti interni, per la durata dell'incarico, conservano lo status e le funzioni compatibili rivestite al momento della nomina. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto. 4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del presidente del collegio per il controllo interno, è determinata l'organizzazione interna del Servizio, che può essere articolato in sottocomitati in relazione a settori omogenei dell'Amministrazione. 5. Al Servizio è assegnato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, un apposito contingente di personale, anche già collocato fuori ruolo, costituito da sei dirigenti che, per la durata dell'incarico, non possono mantenere la titolarità di unità organiche, e fino a trenta unità di personale delle varie qualifiche, tenuto conto delle reali esigenze di funzionamento del Servizio stesso. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono individuati, sulla base dei titoli di servizio posseduti, i quantitativi ed i profili del personale da destinare al Servizio. 6. Al componenti il collegio per il controllo interno e al personale del Servizio di cui al comma 5 è riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con contestuale modificazione del contingente di personale assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi della legge 15 novembre 1993, n. 734. 7. Al Servizio sono assegnati uffici e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 marzo 1997 Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 20
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