Art. 3

Parametri e indici di riferimento

In vigore dal 19 giu 1997
1. Il Servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'Amininistrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni di cui al precedente . 2. Nell'espletamento dell'attività di cui al precedente comma 1, il Servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevi, il grado di copertura del servizio. 3. Ai fini di cui ai precedenti connni 1 e 2, il Servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dalle pubbliche amministrazioni per la definizione di modelli e modalità organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione amministrativa, nonché dei centri di elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli organi di controllo interno ed ispettivi degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, ove istituiti, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni.
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