Art. 3
Parametri e indici di riferimento
In vigore dal 19 giu 1997
1. Il Servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'Amininistrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni di cui al precedente .
2. Nell'espletamento dell'attività di cui al precedente comma 1, il Servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevi, il grado di copertura del servizio.
3. Ai fini di cui ai precedenti connni 1 e 2, il Servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dalle pubbliche amministrazioni per la definizione di modelli e modalità organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione amministrativa, nonché dei centri di elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli organi di controllo interno ed ispettivi degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, ove istituiti, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-03-19;142#art-3