Art. 5
Provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione
In vigore dal 19 giu 1997
Provvedimenti del Ministro dei trasporti
e della navigazione
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, periodicamente e comunque ogni anno, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal Servizio:
a) verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei provvedimenti adottati;
b) modifica o integra gli indirizzi, le priorità o i provvedimenti stessi;
c) emana le direttive per l'attività del Servizio e per assicurare la collaborazione dell'Amministrazione all'attività di quest'ultimo;
d) accerta la sussistenza di eventuali responsabilità dei dirigenti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-03-19;142#art-5