Art. 4
Esercizio del controllo
In vigore dal 19 giu 1997
1. Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti , al Servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonché le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero.
2. Il Servizio ha accesso ai documenti amministrativi; può chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e della navigazione; può chiedere, inoltre, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnicoscientifico di cui all' , comna 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-03-19;142#art-4