Art. 2
Competenze
In vigore dal 19 giu 1997
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il Servizio svolge le seguenti attività:
a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) verifica l'imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standards di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruità dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti o delle fasi dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, ai fini della loro periodica revisione e del migliore coordinamento con l'attività delle altre amministrazioni pubbliche;
c) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economicità della gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori, attribuiti sulla base della normativa di settore e delle direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, ed a tale fine fissa preventivamente, a norma del successivo , i parametri e gli indici di valutazione della produttività dell'azione amministrativa ed i programmi del controllo;
d) riferisce almeno trimestralmente al Ministro dei trasporti e della navigazione ed ai competenti direttori generali sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali e organizzativostrutturali ritenute necessarie;
e) effettua la rilevazione annuale del numero complessivo dei procedimenti che nell'anno in considerazione non si sono conclusi entro i termini stabiliti dal regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione a norma dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne riferisce al Ministro dei trasporti e della navigazione, anche ai fini della eventuale applicazione delle misure di cui agli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
f) fornisce alla Corte dei conti gli elementi da questa richiesti a norma dell', comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-03-19;142#art-2