Art. 6

In vigore dal 21 lug 1996
1. All'art. 24 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è aggiunto il seguente comma: " 11. La facoltà di cui al comma 6 dell' è riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi dell'art. 19, purchè la eserciti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 1996 Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 159
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