Art. 2

In vigore dal 21 lug 1996
1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell' del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: " 5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i soggetti titolari esclusivamente dell'autorizzazione di cui all', comma 4, della legge e fra questi coloro che sono titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione di quella precedente prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398. A parità di condizione si tiene conto del più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. 6. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato. 7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato. 8. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle ditte.".
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