Art. 3
In vigore dal 21 lug 1996
1. Il comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente:
" 5. Nelle aree di cui all', comma 2, lettere a) e b) della legge, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-15;350#art-3