Art. 5
In vigore dal 21 lug 1996
1. Il comma 1 dell'art. 23 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente:
" 1. Esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all', comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, che l'utilizza in area diversa da quella in essa indicata.".
Storico versioni
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