Art. 1

In vigore dal 21 lug 1996
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" e, in particolare, l'art. 7, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 112 del 1991; Ritenuta l'opportunità di modificare alcune norme del predetto regolamento, non concernenti aspetti igienico-sanitari; Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere n. 1524/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996; Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380600; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. All' del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi: " 5. La domanda per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione, presentata dal soggetto interessato, è accolta alla sola condizione che questi sia iscritto nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste. " 6. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall', comma 3, della legge, può essere ottenuta con riferimento a più posteggi, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-15;350#art-1

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