Art. 5
Verifiche e valutazione dei risultati
In vigore dal 28 lug 1996
1. Le verifiche sulla concreta attuazione dei programmi e le valutazioni dei risultati conseguiti verranno effettuate con le modalità stabilite dal citato regolamento emanato con decreto ministeriale 28 giugno 1995, n. 454.
2. I risultati delle attività del programma saranno sottoposti al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia per le proprie opportune valutazioni, in relazione agli obiettivi strategici da perseguire nei distinti settori di interesse nazionale per la ricerca scientifica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 1996
Il Ministro: SALVINI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 153
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-05-08;370#art-5