Art. 2

C r i t e r i

In vigore dal 28 lug 1996
1. Gli enti nazionali di ricerca previsti dall' predispogono i programmi di ricerca nell'ambito del settore di competenza assicurando la quota di partecipazione all'iniziativa da parte degli altri soggetti interessati (università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese) sulla base dei seguenti criteri: a) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica dei proponenti; b) contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione del programma; c) coerenza della partecipazione rispetto agli obiettivi strategici di ricerca applicata ed ai contenuti del programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-05-08;370#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo