Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 28 lug 1996
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali";
Visto, in particolare, l' che prevede il trasferimento al cap. 7520 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 1995-97 di un importo corrispondente al 5% degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN, del fondo speciale per la ricerca applicata per promuovere iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale, mediante la conclusione di specifici accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la cui formazione è prevista dall' della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l', commi 3 e 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il regolamento per l'attuazione del predetto della legge 9 maggio 1989, n. 168, emanato con decreto ministeriale 28 giugno 1995, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1995, con il quale è stata introdotta una specifica disciplina inerente le procedure di formazione degli accordi di programma, la loro applicazione, nonché gli strumenti amministrativi e contabili per la loro applicazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 12;
Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per la selezione delle iniziative da finanziare nel periodo 1995-1997 con le previste disponibilità;
Considerata l'esigenza di determinare le modalità per l'individuazione dei settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca, e dei relativi programmi di ricerca correlati ad iniziative comuni fra le imprese, le università e i centri di ricerca pubblici e privati;
Ritenuto opportuno, in linea con i prescritti criteri di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa previsti dalle norme in materia di procedimento amministrativo affidare la definizione di ciascuna iniziativa ad enti pubblici di ricerca nazionali istituzionalmente competenti nei distinti settori di interesse per la ricerca scientifica, con il compito di elaborare la fattibilità del programma per pervenire unitamente ad altri enti interessati (università, imprese e centri di ricerca pubblici e privati) alla formulazione di specifiche proposte inerenti la stipula degli accordi previsti dal sopracitato della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia nella riunione del 6 giugno 1995;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere interlocutorio n. 1970/95 espresso dal Consiglio di Stato - sezione seconda in data 27 settembre 1995 sullo schema di regolamento con i criteri per l'utilizzazione degli stanziamenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, trasmesso in data 17 luglio 1995, prot. 7047 Ric.;
Udito il parere n. 1970/95 espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 1190/III.6/96 del 7 maggio 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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O g g e t t o
1. Gli accordi di programma per la ricerca applicata, di cui all', comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modifiche, in legge 29 marzo 1995, n. 95, sono disciplinati dal regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma, emanato con decreto ministeriale 28 giugno 1995, n. 454, integrato e modificato dalle disposizioni del presente regolamento. Tali accordi riguardano la realizzazione di iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, nel quadro degli interventi volti alla ripresa delle attività imprenditoriali, con riferimento a settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca.
2. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce annualmente i predetti settori nel quadro dei compiti di promozione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica previo conforme parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; con lo stesso decreto, nell'ambito di ciascun settore, saranno individuati gli enti pubblici di ricerca nazionali ritenuti istituzionalmente competenti, cui affidare la responsabilità di definire specifici programmi di ricerca. Per ciascun programma gli enti di ricerca dovranno evidenziare la ricaduta tecnologica attesa e l'interesse industriale all'iniziativa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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