Art. 4
Istruttoria dei programmi
In vigore dal 28 lug 1996
1. Il Dipartimento della ricerca scientifica e tecnologica cura l'istruttoria delle proposte per la conclusione degli accordi di programma, avvalendosi del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
2. In particolare l'istruttoria è volta ad accertare:
a) la corrispondenza dei contenuti della proposta e dello studio di fattibilità in ordine al settore di intervento per il quale è stato previsto il finanziamento ed ai relativi obiettivi strategici;
b) l'effettivo coinvolgimento delle strutture di ricerca appartenenti ai diversi settori scientifici (università, enti, imprese), con particolare riferimento a quanto stabilito nella prescritta convenzione;
c) l'adeguatezza culturale, scientifica e tecnica dei soggetti partecipanti e la correttezza della loro selezione da effettuarsi alla stregua della normativa propria degli enti responsabili del programma;
d) la fattibilità del programma sotto il profilo economico e finanziario e con riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili.
3. Acquisito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, il Ministero approva i programmi, stipulando con l'Ente nazionale di ricerca responsabile del programma i relativi accordi, con le modalità e secondo le procedure stabilite dal regolamento di attuazione dell' della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Storico versioni
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