Art. 3

M o d a l i t à

In vigore dal 28 lug 1996
1. Le proposte per la conclusione degli accordi sono formulate dagli enti nazionali di ricerca di cui all' responsabili di ciascun programma con riferimento alla convenzione che si prevede di stipulare fra i soggetti aderenti all'iniziativa, volta a disciplinare l'oggetto, i tempi, le modalità di realizzazione del programma, gli obiettivi da conseguire nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali che ciascun partecipante assume l'obbligo di impiegare. 2. Dette proposte, corredate dallo studio di fattibilità del programma e dallo schema della convenzione di cui al comma 1, devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all', comma 2 del presente regolamento a pena di inammissibilità. 3. Le proposte devono contenere i seguenti elementi: a) oggetto del programma di ricerca; b) soggetto responsabile del programma; c) soggetti partecipanti; d) obiettivi specifici di ricerca intermedi e finali da conseguire; e) tempi di attuazione (durata massima tre anni); f) costo totale previsto per la realizzazione del programma, inclusivo di spese di personale, di strumentazione e di materiali ed attrezzature; g) risorse finanziarie, umane e strumentali che ciascun partecipante si impegna ad impiegare e relative modalità; h) collegamento con altri programmi nazionali o internazionali di ricerca; i) ulteriori risorse pubbliche utilizzabili (con particolare riguardo a quelle comunitarie); j) prospettive di utilizzazione economico-finanziaria dei risultati del programma di ricerca.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-05-08;370#art-3

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