Art. 5
Provvedimenti del Ministro del tesoro
In vigore dal 5 giu 1996
1. Il Ministro del tesoro, periodicamente e comunque ogni anno, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal servizio:
a) verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei provvedimenti adottati;
b) modifica o integra gli indirizzi, le priorità o i provvedimenti stessi;
c) emana le direttive per l'attività del servizio e per assicurare la collaborazione dell'amministrazione all'attività di quest'ultimo;
d) accerta la sussistenza di eventuali responsabilità dei dirigenti ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
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