Art. 2

Competenze

In vigore dal 5 giu 1996
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il servizio svolge le seguenti attività: a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro del tesoro; b) verifica l'imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruità dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, o delle fasi dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del tesoro, ai fini della loro periodica revisione e del migliore coordinamento con l'attività delle altre amministrazioni pubbliche; c) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economicità della gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti sulla base della normativa di settore e delle direttive del Ministro del tesoro, ed a tale fine fissa preventivamente, a norma del successivo , i parametri ed indici di valutazione della produttività dell'azione amministrativa ed i programmi del controllo; d) riferisce almeno trimestralmente al Ministro del tesoro ed al competente direttore generale sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento del risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali organizzativo-strutturali ritenute necessarie; e) effettua la rilevazione annuale del numero complessivo dei procedimenti che nell'anno in considerazione non si sono conclusi entro i termini stabiliti dal regolamento del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304, e dalle successive modificazioni ed integrazioni regolamentari adottate a norma dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne riferisce al Ministro del tesoro anche ai fini della eventuale applicazione delle misure di cui agli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; f) fornisce alla Corte dei conti gli elementi da questa richiesti a norma dell', comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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