Art. 4

Esercizio del controllo

In vigore dal 5 giu 1996
1. Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti , al servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro del tesoro, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonché le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero. 2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi; può chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro; può chiedere, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnico-scientifico di cui all', comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.
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