Art. 3

Parametri e indici di riferimento

In vigore dal 5 giu 1996
1. Il servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro del tesoro e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni, di cui al precedente . 2. Nell'espletamento dell'attività di cui al precedente comma 1, il servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevi, il grado di copertura del servizio. 3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dall'amministrazione per la definizione di modelli e modalità organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione dell'amministrazione, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni, nonché dei centri di elaborazione dati del Ministero del tesoro e degli organi di controllo interno degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, ove istituiti.
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