Art. 6
Organizzazione del servizio
In vigore dal 5 giu 1996
1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da un presidente e da tre a quattro membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro. Il presidente è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili, anche in quiescenza. Gli altri membri sono scelti tra i dirigenti generali dell'amministrazione esclusi quelli preposti a direzioni generali, i professori universitari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonché tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati.
La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività del servizio.
2. I componenti il collegio interno durano in carica tre anni e quelli esterni all'amministrazione non possono essere immediatamente confermati. I componenti interni conservano lo status e le funzioni rivestite all'atto della nomina. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del collegio per il controllo interno, è determinata l'organizzazione interna del servizio, che può essere anche articolato in sottocomitati in relazione a settori omogenei dell'amministrazione.
4. Al servizio è assegnato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, un apposito contingente di personale, anche già collocato fuori ruolo, costituito da tre dirigenti e fino a trenta unità di personale delle varie qualifiche, ai quali sarà riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con contestuale modificazione del contingente di personale assegnato agli uffici del gabinetto del Ministro mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi della legge n. 734/1993. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta, in sede di prima applicazione ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, del direttore generale del personale e, successivamente, del presidente del collegio interno è individuato, sulla base dei titoli di servizio posseduti, il personale da destinare al servizio.
5. Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro del tesoro può con proprio provvedimento, adottato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualifidati e di provata competenza, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono scelti tra i componenti il collegio medesimo. Le stesse modalità sono seguite per la nomina dell'esperto di cui al comma 1, salva restando in questo caso la valutazione dell'operato dell'esperto stesso da parte del Ministro del tesoro.
6. Al servizio sono assegnati uffici e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 1995
Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1996
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 192
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1995-12-18;590#art-6