Art. 5
In vigore dal 24 dic 1995
1. In aggiunta alle modalità di pubblicità degli atti degli enti locali previste dalle vigenti disposizioni, la commissione provvede alla pubblicazione mensile, all'albo pretorio dell'ente e nelle sedi delle delegazioni comunali, ove esistenti, di un elenco delle deliberazioni e degli atti di rilevanza per la collettività da essa adottati.
2. La commissione potrà ricorrere a ulteriori modalità di pubblicizzazione al fine di rendere l'informazione più capillare.
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