Art. 5
5 / 7In vigore dal 24 dic 1995
1. In aggiunta alle modalità di pubblicità degli atti degli enti locali previste dalle vigenti disposizioni, la commissione provvede alla pubblicazione mensile, all'albo pretorio dell'ente e nelle sedi delle delegazioni comunali, ove esistenti, di un elenco delle deliberazioni e degli atti di rilevanza per la collettività da essa adottati.
2. La commissione potrà ricorrere a ulteriori modalità di pubblicizzazione al fine di rendere l'informazione più capillare.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1995-07-28;523#art-5