Art. 2

In vigore dal 24 dic 1995
1. Nella sua prima seduta, con deliberazione adottata ai sensi dell', comma 2 la commissione delega ai singoli suoi componenti le competenze che in regime di amministrazione ordinaria sono esercitabili individualmente dal sindaco o dal presidente della provincia, o da assessori. Compete alla commissione la funzione d'indirizzo e di coordinamento dell'esercizio delle competenze delegate.
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