Art. 4

In vigore dal 24 dic 1995
1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione su questioni che ritenga particolarmente rilevanti per la collettività, la commissione promuove riunioni da tenersi almeno due volte nel semestre, con la partecipazione di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali che ne facciano richiesta alla commissione. 2. La richiesta alla commissione dovrà essere proposta non oltre il ventesimo giorno antecedente la riunione a cura dei legali rappresentanti degli enti indicati nel precedente comma. 3. Alle riunioni parteciperanno un rappresentante di ciascuna organizzazione o un suo sostituto preventivamente designati dall'organizzazione interessata.
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